Imballaggi, come cambieranno secondo il nuovo regolamento europeo

L’imballaggio è necessario per proteggere e trasportare le merci, tuttavia gli approcci normativi differiscono da uno Stato membro all’altro e ciò crea ostacoli che impediscono il pieno funzionamento del mercato interno. Le differenze osservate di recente riguardano, ad esempio, le disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi, gli approcci per definire gli imballaggi riciclabili o riutilizzabili e le restrizioni alla commercializzazione di determinati formati di imballaggio. Per questo motivo, già nel 1994 è entrata in vigore la Direttiva 94/62/CE che mira ad armonizzare le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e a promuovere il riutilizzo, il riciclo e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio, anziché il loro smaltimento finale, nell’ottica di contribuire alla transizione verso un’economia circolare.

La nuova proposta di Regolamento su Imballaggi e rifiuti di imballaggio adottata dalla Commissione UE modifica il Regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la Direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, e abroga la Direttiva 94/62/CE sugli Imballaggi e rifiuti di imballaggio.

I principali contenuti del nuovo Regolamento Imballaggi
L’obiettivo principale del Regolamento è quello di ridurre i rifiuti di imballaggio pro-capite del 15% entro il 2040, rispetto al 2018. In tal senso, la proposta prevede tre principali direttive:

RIDUZIONE del peso e delle tipologie non necessarie di imballaggi, limitando principalmente la quantità dei materiali (plastica, vetro, carta, alluminio, ecc.) dispersi;
RIUTILIZZO Dal 1° gennaio 2030 sarà previsto un sensibile aumento delle percentuali di imballaggi riutilizzabili su grandi elettrodomestici, bevande da asporto, take away, scatole per trasporti;
RICICLO Dal 2030 i livelli minimi di materiale riciclato aumenteranno considerevolmente:

30% per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto in PET;
10% per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto diversi dal PET;
30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande; 35% per tutti gli altri imballaggi in plastica.

A partire dal 2040, questi livelli minimi saranno destinati ad aumentare ulteriormente. Perché ciò avvenga le aziende dovranno proporre ai consumatori una certa percentuale dei loro prodotti in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili, ad esempio bevande e pasti da asporto o consegne di e-commerce. La progettazione degli imballaggi sarà in formati standardizzati e l’etichettatura sarà resa più chiara e universale, i contenitori per la raccolta dei rifiuti riporteranno le stesse etichette e i simboli presenti saranno i medesimi in tutta l’UE. Alcune tipologie di imballaggio monouso saranno vietate, come ad esempio gli imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati all’interno di ristoranti e caffè, imballaggi monouso per frutta e verdura fresca, flaconi di shampoo, lozioni e bustine in miniatura negli hotel.

I test di trasportabilità per garantire il riuso
Una delle principali missioni dell’imballaggio è quella di preservare l’integrità del prodotto, dal produttore, al trasporto e fino all’utilizzatore. Con i nuovi criteri di riutilizzabilità previsti da Regolamento UE, sarà sempre più necessario garantire questa integrità attraverso una progettazione ben studiata e verificabile attraverso delle prove di trasportabilità sull’imballo, che ne esaminino la robustezza e la resistenza a sollecitazione di vario tipo.

Gli imballaggi a contatto con gli alimenti
Le aziende che producono imballi saranno chiamate a rispettare i requisiti del nuovo regolamento e, nell’implementazione dei tanti cambiamenti, laddove si tratti di imballi alimentari o destinati al contatto con alimenti, l’idoneità dovrà sempre essere verificabile e garantita. I laboratori pH sono in grado di supportare le aziende coinvolte con analisi chimiche sui materiali a contatto con alimenti, assistenza tecnica e valutazione del rischio food contact e di prodotto.