Orari d’apertura: per la Consulta illegittime le limitazioni all’attività commerciale

Un punto a segno per le aziende della Gdo nel lungo braccio di ferro pro e contro le aperture prolungate e nelle giornate festive è stato messo a punto dalla sentenza della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 239/2016 ha decretato l’incostituzionalità delle norme restrittive stabilite lo scorso aprile da una legge della Regione Puglia.

Tale legge, la n. 24 (Codice del Commercio) prevedeva alcuni ostacoli allo sviluppo del commercio: dai limiti nell’orario di apertura dei negozi, al divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici se per “programmi di valorizzazione commerciale”, stabilendo la necessità di apposite autorizzazioni espresse o di controlli ex-ante all’esercizio di attività commerciali da parte del Comune. In sintesi, sui primi due punti la Corte ristabilisce il principio secondo cui “alle Regioni non è consentito dettare disposizioni di carattere limitativo o discriminatorio fra operatori, sia in ragione del fatto che la materia è di stretta e necessaria competenza statale, sia perché una disciplina di questo segno produce restrizioni alla libera concorrenza che operano in danno al sistema economico”.  Sul terzo punto rifacendosi ai principi di liberalizzazione indicati dal d.l. n. 201 del 2011 (Salva Italia), stabilisce “la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli ex ante, con la sola esclusione degli atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento dell’Unione europea, secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità”.

Scontata la soddisfazione è stata espressa da Federdistribuzione.

“La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta l’ennesima conferma che l’impianto di liberalizzazione delle attività economiche costituito dalle leggi Salva Italia e Cresci Italia non può essere modificato da norme regionali, in quanto attinente alla materia di tutela della concorrenza, ambito di competenza esclusivamente statale“ ha dichiarato Giovanni Cobolli Gigli, Presidente di Federdistribuzione.

“Dopo questa sentenza, così ampia per argomenti trattati e così uniforme e coerente nei suoi giudizi, siamo sempre più convinti che farsi portavoce di istanze che tutelino la libertà dell’imprenditore nel gestire la propria attività sia il modo migliore per contribuire a disegnare un commercio sempre più moderno e capace di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini e alle sfide che l’e-commerce propone” conclude Cobolli Gigli.